| LunedĂŹ 16 Maggio 2016 08:48 |
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Ambiente e Territorio /Urbanistica |
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Sanatoria paesaggistica di volumi tecnici |
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| Sentenza Consiglio di Stato n. 1945 del 13/05/2016 | |
Ad avviso del Collegio, allorchĂŠ lâopera nuova rientri - come nel caso esaminato - nella nozione di âvano tecnicoâ, "..e cioè dello spazio fisico privo di autonomia funzionale ma meramente servente e pertinenziale rispetto ad una costruzione principale, lâAutoritĂ preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, chiamata a pronunciarsi in sede di cd sanatoria paesaggistica, de(ve) valutare la compatibilitĂ dellâintervento con i valori paesaggistici espressi dal decreto di vincolo, senza poter opporre in senso ostativo alla stessa ammissibilitĂ di detta valutazione lâintervenuta realizzazione di nuove superfici e nuovi volumi (cfr., in termini, Cons. St.,VI, n.5932 del 2014)..".
Il Collegio, quindi, muovendo dall'analisi dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ha dapprima rammentato come â..la nozione di âvolume tecnicoâ, non computabile nella volumetria ai fini in questione, corrisponde a unâopera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perchĂŠ è destinata a solo contenere, senza possibilitĂ di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima. In sostanza, si tratta di impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione che non possono essere in alcun modo ubicati all'interno di questa, come possono essere - e sempre in difetto dellâalternativa - quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo..â (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 marzo 2014, n. 1512); quindi, ha ritenuto che, rispetto alla locuzione â..superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente autorizzati..â impiegata nel citato articolo 167, non possa ipotizzarsi "..unâaccezione in termini atecnici o eccedenti il loro significato specialistico, per giungere senzâaltro alla conclusione di unâastratta preclusione normativa rispetto a una valutazione che va invece ragionevolmente espressa in funzione della essenzialitĂ dellâabbaĂŹno di che trattasi, in modo da porlo in concreta ed effettiva relazione (avuto riguardo anche alle sue modeste dimensioni), ai fini del successivo giudizio di compatibilitĂ paesaggistica, rispetto al contesto paesaggistico tutelato..".
Il parere negativo reso sull'intervento dalla Soprintendenza, giĂ impugnato in primo grado e reputato legittimo dal Giudice di prime cure, ĂŠ stato quindi annullato.
Avvocato Valentina Magnano S. Lio
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N. 01945/2016REG.PROV.COLL.
N. 04497/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4497 del 2013, proposto da:Â
L.I., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saverio Esposito, con domicilio eletto presso Massimo Lauro in Roma, Via Ludovisi, 35;
contro
Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici e Patrimonio Storico Artistico e Etno. Napoli e Prov., Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Comune di Massa Lubrense;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VII n. 04805/2012, resa tra le parti, concernente parere di non compatibilitĂ paesaggistica
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Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attivitĂ culturali e della Soprintendenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2016 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti lâavvocato Esposito e lâavvocato dello Stato Andrea Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO e DIRITTO
1.- I.L., proprietario di un immobile ad uso abitativo a Massa Lubrense, impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania 26 novembre 2012 n. 4805 che ha respinto il ricorso dallo stesso proposto avverso la nota n.14640 del 2014 della Soprintendenza ai beni archeologici e paesaggistici di Napoli e provincia con cui è stato espresso parere negativo nel procedimento di sanatoria paesaggistica di alcune opere edilizie realizzate sine titulo e di poi oggetto di domanda di sanatoria ai sensi dellâart. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 e, ai fini paesaggistici, dellâart. 167 del d.lgs n. 42 del 2004 ( recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio).
In particolare, il parere contrario della competente Soprintendente è maturato in relazione alla non modificabilitĂ della falda del tetto, inciso da un abbaĂŹno abusivamente realizzato nonchè dalla natura dellâintervento edilizio, ascrivibile alla categoria della ristrutturazione e non della manutenzione straordinaria.
Lâappellante insiste nel reiterare i motivi di primo grado, a suo dire erroneamente disattesi dal giudice di prime cure, evidenziando la natura di vano tecnico riferibile allâabbaĂŹno ( di appena 2 mc) realizzato per la migliore illuminazione del sottotetto in occasione della sua riqualificazione edilizia regolarmente denunciata allâautoritĂ comunale.
Insiste pertanto per lâaccoglimento, con lâappello, del ricorso di primo grado, con consequenziale annullamento degli atti in quella sede gravati.
Lâappellante ha prodotto memoria illustrativa in vista dellâudienza di discussione.
Allâudienza pubblica del 28 aprile 2016 il ricorso è stato trattenuto per la sentenza.
2.- Lâappello è fondato e va accolto.
3.- La questione centrale da dirimere attiene alla legittimitĂ del provvedimento soprintendentizio gravato in primo grado, col quale lâautoritĂ preposta alla tutela vincolo paesaggistico si è negativamente determinata, nel procedimento di cui allâart. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, riguardo alla sanatoria paesaggistica di un piccolo intervento edilizio realizzato dal ricorrente nel vano sottotetto.
In particolare, le ragioni del diniego si sono appuntate sulla impossibilitĂ di accordare il provvedimento favorevole a fronte di nuove volumetrie e superfici realizzate dallâodierno appellante nella costruzione di un modesto abbaĂŹno ( che si sviluppa su una superficie di circa 4,40 mq ed occupa un volume dâingombro di circa 2 mc), funzionale a dare luce al vano sottotetto.
4.- Il Collegio è del parere che nei casi, come quello in esame, in cui lâopera nuova rientra nella nozione del vano tecnico, e cioè dello spazio fisico privo di autonomia funzionale ma meramente servente e pertinenziale rispetto ad una costruzione principale, lâAutoritĂ preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, chiamata a pronunciarsi in sede di cd sanatoria paesaggistica, debba valutare la compatibilitĂ dellâintervento con i valori paesaggistici espressi dal decreto di vincolo, senza poter opporre in senso ostativo alla stessa ammissibilitĂ di detta valutazione lâintervenuta realizzazione di nuove superfici e nuovi volumi ( cfr., in termini, Cons. St.,VI, n.5932 del 2014).
In linea preliminare, occorre muovere dalla rilevazione del contenuto dellâart. 167 (Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennitĂ pecuniaria) d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il cui comma 4 prevede che lâautoritĂ amministrativa competente accerta la compatibilitĂ paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei casi indicati (per i lavori, realizzati in assenza o difformitĂ dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; per l'impiego di materiali in difformitĂ dall'autorizzazione paesaggistica; per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380); il comma 5 consente al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 di presentare apposita domanda all'autoritĂ preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilitĂ paesaggistica degli interventi medesimi che, qualora venga accertata, comporta il pagamento di una indennitĂ pecuniaria equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
La Soprintendenza non può tuttavia sottrarsi allâesame della concreta fattispecie sottoposta al suo scrutinio semplicemente evidenziando che le opere non rientrano nella casistica prevista dall'articolo 167, comma 4, lettere a) e c) del decreto legislativo n. 42 del 2004, in quanto avrebbero comportato la realizzazione di volume ex novo, con conseguente incremento della volumetria legittima.
Non appare dubitabile in punto di fatto che in termini edilizi ed urbanistici â vale a dire, secondo il linguaggio ed i parametri che, seppure incongruamente rispetto al contesto, usa lâart. 167 â lâabbaĂŹno di cui si controverte sia un volume tecnico, perchĂŠ servente rispetto al vano sottotetto ( avendo la sola funzione di darvi aria e luce).
Ne consegue che, proprio per il detto rinvio alle categorie evocate dalla disposizione, la Soprintendenza avrebbe dovuto non giĂ dichiarare lâintervento senzâaltro non rientrante nelle fattispecie dellâart. 167, bensĂŹ procedere alla sua valutazione in concreto e postuma di compatibilitĂ paesaggistica. Sarebbe stato cioè necessario, data la natura di volume tecnico, procedere a un concreto accertamento di compatibilitĂ paesaggistica, con una valutazione effettiva e concreta rispetto ai valori tutelati ( cfr. in tali sensi Cons. St., VI, n. 5932 del 2014).
5.- Non può dunque essere condiviso lâassunto dellâAmministrazione fondato su una non condivisibile corrispondenza tra lâambito urbanistico e quello della tutela paesaggistica in ordine alla nozione di âvolume tecnicoâ, laddove invece l'introduzione legislativa di concetti quali "superfici utili" o "volumi", in un ambito normativo che attiene solo e soltanto alla tutela del paesaggio non può che aver riferimento, per l'appunto, âa quelle superfici utili o a quei volumi idonei ad apportare una modificazione alla realtĂ preesistente, tale da arrecare un "vulnus" agli interessi superiori di tutela del paesaggioâ.
Lâimpostazione, che fonda sulla separatezza delle nozioni tecniche di âsuperfici utiliâ e âvolumi tecniciâ a seconda della loro diversa applicazione nel campo urbanistico o in ambito paesaggistico nel quale ogni modificazione alla realtĂ preesistente determina âdi per sĂŠ vulnus" agli interessi superiori di tutela del paesaggio, non è suscettibile di condivisione.
In realtĂ , le nozioni tecniche in questione non sono specificate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma solo dalle normative sulle costruzioni (in via esemplificativa e non esaustiva, circolare del Ministero dei lavori pubblici 23 luglio 1960, n. 1820; artt. 5 e 6 d.m. 2 agosto 1969; art. 3 d.m. 10 maggio 1977; art. 1 d.m. 26 aprile 1991; art. 6 d.m. 5 agosto 1994), dove la superficie utile (SU) coincide -in estrema sintesi- con lâarea abitabile (superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e balconi) mentre per superficie accessoria (SA) si intendono le parti dellâedificio destinate ad accessori e servizi (cantine, locali tecnologici, vano ascensore e scale, terrazze, balconi, logge e quantâaltro).
A sua volta il volume degli edifici, espresso in metri cubi vuoto per pieno, è costituito dalla sommatoria della superficie delimitata dal perimetro esterno dei vari piani per le relative altezze effettive misurate da pavimento a pavimento del solaio sovrastante; il volume tecnico si riferisce alle opere edilizie a servizio dellâedificio, che hanno una funzione strumentale, anche se necessariamente essenziale, in relazione allâuso della costruzione principale, senza assumere il carattere di vani chiusi utilizzabili a fini abitativi.
Dunque, come giĂ ritenuto da questa Sezione del Consiglio di Stato (Sez. VI, 31 marzo 2014, n. 1512), âla nozione di âvolume tecnicoâ, non computabile nella volumetria ai fini in questione, corrisponde a unâopera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perchĂŠ è destinata a solo contenere, senza possibilitĂ di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima. In sostanza, si tratta di impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione che non possono essere in alcun modo ubicati all'interno di questa, come possono essere -e sempre in difetto dellâalternativa- quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivoâ.
Quindi non può essere ipotizzato - nella locuzione âsuperfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente autorizzatiâ - unâaccezione in termini atecnici o eccedenti il loro significato specialistico, per giungere senzâaltro alla conclusione di unâastratta preclusione normativa rispetto a una valutazione che va invece ragionevolmente espressa in funzione della essenzialitĂ dellâabbaĂŹno di che trattasi, in modo da porlo in concreta ed effettiva relazione (avuto riguardo anche alle sue modeste dimensioni), ai fini del successivo giudizio di compatabilitĂ paesaggistica, rispetto al contesto paesaggistico tutelato.
NĂŠ da ultimo appare condivisibile quanto osservato dal Tar a proposito della mancata allegazione, da parte dellâinteressato, di elementi probatori da cui desumere la compatibilitĂ paesaggistica dellâintervento, trattandosi di valutazione riservata allâautoritĂ preposta alla tutela del vincolo, senza possibilitĂ alcuna di inversione dellâonere dimostrativo ( in definitiva, è lâAutoritĂ che deve dimostrare lâeventuale incompatibilitĂ dellâintervento edilizio con i valori paesaggistici dei luoghi e non il privato a comprovare in positivo la compatibilitĂ ).
6.-Alla luce dei rilievi che precedono, lâappello va accolto e, in riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento del ricorso di primo grado, va disposto lâannullamento dellâatto gravato in prime cure.
7.- Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, ricorrono giusti motivi per far luogo alla loro compensazione tra le parti, tenuto conto della particolaritĂ della vicenda trattata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe ( RG n.4497/13) lo accoglie e per lâeffetto, in riforma della impugnata sentenza, annulla il provvedimento in primo grado impugnato.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritĂ amministrativa.
CosĂŹ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Santoro, Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
Dante D'Alessio, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere
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L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)












